Randagismo
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Legge 281 del 14 Agosto 1991
"Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991: |
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La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli
animali di affezione, condanna gli atti di crudelta'
contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono,
al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e
animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti
mediante la limitazione della nascite viene effettuato,
tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi
veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari
o detentori possono ricorrere a proprie spese agli
ambulatori veterinari autorizzati delle societa'
cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di
privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque
ricoverati presso le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono
essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono
restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani
presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4
devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine
di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che
diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni
protezioniste, previo trattamento profilattico contro la
rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia
veterinaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni, possono essere soppressi in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari
soltanto se gravemente malati, incurabili o di
comprovata pericolosita'.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono
in liberta'.
8. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati
dall'autorita' sanitaria competente per territorio e
riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto
se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono,
d'intesa cone le unita' sanitarie locali, avere in
gestione le colonie di gatti che vivono in liberta',
assicurandone la cura della salute e le condizioni di
soppravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono
gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4,
sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari
dell'unita' sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4
possono tenere in custodia a pagamento cani di
proprieta' e garantiscono il servizio di pronto
soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i
comuni o le unita' sanitarie locali nonche' le modalita'
per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al
proprietario o al detentore della sigla di
riconoscimento del cane, da imprimersi mediante
tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria
legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri per il risanamento dei
canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani.
Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita
per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie
e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi
veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge
regionale determina altresi' i criteri e le modalita'
per il riparto tra i comuni dei contributi per la
realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le
associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che
operano in ambito regionale, un programma di prevenzione
al randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi
riguardanti:
a. iniziative di informazione da svolgere anche in
ambito scolastico al fine di conseguire un corretto
rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del
suo habitat;
b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale
delle regioni, degli enti locali e delle unita'
sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente
legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che
collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli
enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le
regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le
perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o
inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario
dell'unita' sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza
regionale, le regioni possono destinare una somma non
superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla
regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8,
comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione
agli enti locali a titolo di contributo per la
realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione
ai principi contenuti nella presente legge e adottano un
programma regionale per la prevenzione del randagismo,
nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane
provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti
e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei
criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei
contributi destinati a tale finalita' dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle
unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento
degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro
animale custodito nella propria abitazione e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane
all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui
al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al
tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al
primo comma dell'articolo 727 del codice penale e'
elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo
a lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per
l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo
8.
Art. 6
Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento
di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta
non da' luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e
alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
b. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel
comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due
mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
c. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente
necessario all'allattamento e non mai superiore ai due
mesi;
d. i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli
di pubblica sicurezza;
e. i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o
associazioni protezioniste senza fini di lucro;
f. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente
individuate dai comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e
135 del testo unico per la finanza locale approvato con
regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive
modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in
contrasto con la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 e'
istituito presso il Ministero della sanita' un fondo per
l'attuazione della presente legge, la cui dotazione e'
determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2
miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto,
ripartisce annualmente tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita' del
fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione
sono determinati con decreto del Ministro della sanita'
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regione e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire
1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e
lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante
utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione
del randagismo".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1991
COSSIGA
Andreotti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
N O T E
Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art.2:
- Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento di polizia
veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono
cosi' formulati:
"Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone
o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli,
devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci
giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio
puo' essere autorizzata su richiesta del possessore
soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente
rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare
di assumersi la responsabilita' della custodia
dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del
veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono
essere sottoposti i cani e i gatti che, pure non avendo
morsicato, presentano manifestazioni riferibili
all'infezione rabica, nonche' in sede opportuna, gli
altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni.
Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono
essere uccisi se il loro mantenimento in vita puo'
essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali
non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina
l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale
muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia
potuto formulare la diagnosi, si procede agli
accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per
rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi
dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere
disinfettato."
"Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale
riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto devono,
di regola, essere subito soppressi con provvedimento del
sindaco sempreche' non debbano prima sottostare al
periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a
loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale,
anziche' essere abbattuto, puo' essere mantenuto sotto
sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile
municipale o in altro locale stabilito dall'autorita'
comunale dove non possa nuocere per un periodo di mesi
sei sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i
cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati
contaminati da altro animale riconosciuto rabico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di
rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni
se durante questo periodo l'animale morsicatore si e'
mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione
antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque
giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni
negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto
periodo di osservazione puo' essere ridotto a mesi tre o
anche mesi due se l'animale si trova nel periodo di
protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico
post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel
canile municipale o presso istituti universitari o
zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con
le norme degli articoli 14 e 15 del presente
regolamento, durante il periodo di osservazione,
soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il
gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in
conformita' di quanto previsto dai commi quinto, sesto e
settimo del precedente articolo."
"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma
preoccupante diffusione il prefetto puo' ordinare agli
agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti
della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile
la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti
ed adottare qualunque altro provvedimento eccezzionale
atto ad estinguere l'infezione".
N.B. - Per opportuna informazione si procede alla
pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:
"Art. 6 - I direttori degli istituti universitari, degli
istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni
medico-micrografiche dei laboratori provinciali di
igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi
laboratorio batteriologico che dagli accertamenti
diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di
malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 1,
devono senza ritardo informare il veterinario
provinciale e il veterinario del comune da cui proviene
il materiale esaminato, rimettendo loro copia del
reperto".
Nota all'art.5:
- Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale,
come modificato dal presente articolo:
"Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque
incrudelisce verso animali o senza necessita' li
sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li
adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia
o per eta', e' punito con l'ammenda da lire
cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine
scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico, sottopone animali vivi a
esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in
giuochi o spettacoli pubblici i quali importino strazio
o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo,
se il colpevole e' un conducente di animali la condanna
importa la sospensione dell'esercizio del mestiere,
quando si tratta di un contravventore abituale o
professionale".
Nota all'art.8:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988
(disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome) -
1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e
raccordo, in relazione degli indirizzi di politica
generale suscettibili di incidere nelle materie di
competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali
relativi alla politica estera, alla difesa e alla
sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni
altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari
regionali, o se tale incarico non e' attribuito, ad
altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti
delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai
presidenti delle province autonome. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della
Conferenza i Ministri interessati agli argomenti
iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti
di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria di
personale delle regioni o delle province autonome, il
cui trattamento economico resta a carico delle regioni o
delle province di provenienza.
5. La conferenza viene consultata:
a. sulle linee generali dell'attivita' normativa che
interessa direttamente le regioni e sulla determinazione
degli obiettivi di programmazione economica nazionale e
della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
b. sui criteri generali relativi all'esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento
inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le
province autonome e gli enti infraregionali, nonche'
sugli indirizzi regionali relativi alla elaborazione ed
attuazione degli atti comunitari che riguardano le
competenze regionali;
c. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il
Ministro appositamente delegato, riferisce
periodicamente alla commissione parlamentare per le
questioni regionali sulle attivita' della conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta
giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere il riordino ed alla
eventuale soppressione degli altri organismi a
composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi
che da provvedimenti amministrativi in modo da
trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle
commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla
base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la
pronuncia di pareri nelle questioni di carattere
generale per le quali debbano anche essere sentite tutte
le regioni e province autonome, determinando le
modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle
regioni e delle province autonome".
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n.60):
Presentato dall'on. Fiandrotti ed altri il 2 luglio
1987.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura); in sede
referente, il 26 novembre 1987, con pareri delle
commissioni I, V, VI e XII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione (Affari
sociali), in sede referente, il 13 dicembre 1988, con
pareri delle commissioni I,V, VI e XIII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede
legislativa, il 9 luglio 1991.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e
approvato il 16 luglio 1991, in un testo unificato con
numeri 784 (Tagliabue ed altri) e 2796 (Procacci ed
altri).
Senato della Repubblica (atto n.2928):
Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede
deliberante, il 24 luglio 1991, con pareri delle
commissioni, 1a, 2a, 5a, 6a, 12a e della commissione per
le questioni regionali.
Esaminato dalla 13a commissione e approvato il 1' agosto
1991.
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Cani e leggi
La legge 281 del 1991 configura gli animali come autonomi
soggetti di diritto destinatari di specifica tutela. Con questa
legge lo stato promuove e disciplina la tutela degli animali da
affezione, condanna gli atti di crudeltà ed il maltrattamento
verso di essi, nonché il loro abbandono. A norma di questa legge
inoltre i cani vaganti non possono più essere soppressi ne
destinati alla sperimentazione. I cani ricoverati nei canili
vengono tatuati e se non reclamati entro 60 giorni vengono
destinati a privati che diano garanzie di buon trattamento.
L’articolo 5 di questa legge fissa le sanzioni per chi
abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella
propria abitazione: da 300mila a 1 milione per chi commette tale
reato. |
Cani ed anagrafe
L'anagrafe canina è il registro della popolazione canina
esistente in ogni comune. L’iscrizione all’anagrafe è gratuita e
deve essere fatta entro 15 giorni dall’acquisto del cane. In
caso di cessione, di smarrimento o decesso del cane stesso
bisogna comunicare il fatto all’anagrafe entro lo stesso termine
di 15 giorni. |
Cani e trasporti
Le aziende tranviarie ammettono di regola su tram ed autobus
solo cani per non vedenti, per cacciatori e quelli di piccola
taglia che possono essere tenuti in braccio. |
Maltrattamento
animali
Il maltrattamento e l’uccisione degli animali è un reato
perseguito dal codice penale con la legge 473 del 1993.
Denunciare una persona ai sensi dell’art. 727 del codice penale
è semplice e non si rischia nulla. Qui di seguito un esempio di
denuncia penale:
All’Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica
Presso la pretura di ………………………….
Il sottoscritto………………………., nato a ..……………… il …………..
Residente in………………………. Via………………… tel. ……………….
Con la presente formale denuncia desidera portare a conoscenza
della S.V. Ill.ma i fatti che qui di seguito si illustrano.
Il giorno………………… alle ore……….. in località………………………….. ( )
……………………………………………………………………………………
ai fatti sopra illustrati hanno assistito i signori…………………………………
il sottoscritto denunciante chiede pertanto alla S.V. Ill.ma che
voglia procedere penalmente contro il signor………………… per il reato
di cui all’art. 727 codice penale.
Con ossequio
Luogo, data
Firma |
Il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali
ORDINANZA
Ordinanza
contingibile ed urgente concernente la
tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
IL
MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 117 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visto l'articolo 10
della Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche
dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281,
concernente “ Legge quadro in materia di animali d'affezione e
prevenzione del randagismo”,
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente
“Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e
le province autonome di Trento e del 6 febbraio 2003,
recante disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy “, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del
4 marzo 2003;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice
penale;
Vista l’Ordinanza del Ministro della
Salute del 14 gennaio 2008, concernente “Tutela dell’incolumità
pubblica dall’aggressione dei cani”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;
Ritenuto di dover sostituire detta
Ordinanza eliminando l’allegato A in quanto non solo non ha ridotto
gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura
scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il
rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base
dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di
mantenere, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa
organica in materia, disposizioni cautelari a tutela
dell’ incolumità pubblica;
Vista la sentenza della III sezione
penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la
quale la Suprema Corte ha ritenuto che l’uso del collare di tipo
elettrico, quale “ congegno che causa al cane
una inutile e sadica sofferenza”, rientra nella previsione di
cui all’ articolo 727 del codice penale che vieta il maltrattamento
degli animali ora art. 544 ter;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio
2008 recante “ Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di
competenza dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato
On.le Francesca Martini”, registrato
alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27.
Ordina:
Art. 1.
1
Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del
controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente
che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose
provocati dall’animale stesso.
2.
Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua
proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai
fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose
il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le
seguenti misure:
a.
utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a
mt. 1,50 durante la conduzione
dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico,
fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b.
portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane
in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su
richiesta delle Autorità competenti;
c.
affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d.
acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche
fisiche ed etologiche nonché sulle norme
in vigore;
e.
assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle
specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al
contesto in cui vive.
4.
Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con
rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti
percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le
Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini
professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina
Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di
protezione degli animali.
5.
Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i
proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i
Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale,
decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità
pubblica quali proprietari di cani chiamare ad
assolvere a tale obbligo.
6. Le
spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del
proprietario del cane.
7. Il
Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di
cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e,
nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari
la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.
8.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con
proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee
guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.
Art. 2.
1.
Sono vietati:
a)
l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b)
qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo
di svilupparne l'aggressività
c) la
sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d)
gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un
cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento
a:
1)
recisione delle corde vocali;
2)
taglio delle orecchie;
3)
taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle
razze canine riconosciute alla
F.C.I.
con caudotomia prevista dallo standard,
sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in
materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito
e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di
vita dell’animale;
e) la
vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi
chirurgici di cui alla lettera d).
2.
Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono
consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità
conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato
veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta
richiesto dalle autorità competenti.
3.
Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente
articolo sono da considerarsi maltrattamento animale
ai sensi dell’articolo 544
ter del codice penale.
4.
E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano
raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta
delle stesse.
Art. 3
1.
Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di
Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i
Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato
all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della
corretta gestione da parte del proprietario.
2. I
Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale
elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a
persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la
necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di
medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I
Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani
identificati ai sensi del comma 2.
4.
I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3
provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio
cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al
cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Art. 4
1.
E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi
dell’articolo 3, comma 3:
a) ai
delinquenti abituali o per tendenza;
b) a
chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di
sicurezza personale;
c) a
chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto
non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con
la reclusione superiore a due anni;
d) a
chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto
penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter,
544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti
dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e)
ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità
di mente.
Art. 5
1.
La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze
Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere
a)
b) e
all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a
sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma
3, lettere a)
e b)
non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad
altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle
Regioni e dai Comuni.
Art. 6
1.
Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono
sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in
vigore.
Art 7
1.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta
pubblicazione.
CANI PERICOLOSI: MARTINI, ORDINANZA IN VIGORE ENTRO 40
GIORNI |
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(ASCA)
- Roma, 3 mar - ''Il proprietario di un cane e' sempre
responsabile del benessere, del controllo e della
conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che
penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e
cose provocati dall'animale stesso''. Lo precisa
l'ordinanza sui cani pericolosi e contro le aggressioni
presentata oggi dal sottosegretario alla Salute,
Francesca Martini.
L'ordinanza, che entrera' in
vigore entro 30-40 giorni, azzera la 'black
list' delle razze
pericolose, voluta dal ministro della Salute, Girolamo
Sirchia e poi confermata dal successore, Livia Turco.
Arriva pero', la
responsabilita' del
proprietario del cane e anche di chi ''a qualsiasi
titolo, accetti di detenere un cane non di sua
proprieta' ne assume la
responsabilita' per il
relativo periodo''.
I cani dovranno essere portati sempre al guinzaglio -
che dovra' avere una misura
non superiore a mt. 1,50 -
nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte
salve le aree per cani individuate dai comuni. Il
proprietario, inoltre, dovra'
sempre portare con se' una
museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in
caso di rischio per l'incolumita'
di persone o animali o su richiesta delle
Autorita' competenti.
Secondo quanto annunciato dal sottosegretario alla
salute, Francesca Martini, l'iter per la pubblicazione
dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale e'
gia' partito e le nuove
norme entreranno in vigore entro aprile, il giorno
stesso della pubblicazione in Gazzetta.
Quanto ai cani che l'ordinanza definisce'impegnativi',
vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari -
organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le
Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli
Ordini professionali dei Medici Veterinari, le
Facolta' di Medicina
Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le
Associazioni di protezione degli animali - con rilascio
di specifico patentino.
Inoltre, i veterinari dovranno organizzare un registro
per i cani a rischio potenziale elevato. |
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